Fiscalità




Per gli autoveicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti, la percentuale di deducibilità del costo si è dimezzata dal 40% al 20% (costo massimo riconosciuto fiscalmente di €18.075,99 per 20%); la variazione della deducibilità ha interessato anche i noleggi a lungo termine e non può superare €723,04 euro annui (costo massimo fiscale di €3.615,20 per 20%).

I costi massimi fiscalmente riconosciuti per acquisto e leasing sono rimasti invariati, rispettivamente a €18.075,99 (€25.822,24 per gli agenti di commercio) e a €3.615,20 per il noleggio. Quello che è variato è la percentuale di deducibilità a essi applicata.

Il canone puro rappresenta il costo della locazione e in base alla categoria professionale subisce limitazioni quantitative; il canone relativo ai servizi (tassa di proprietà, manutenzione ecc) invece è soggetto unicamente a limitazioni percentuali.

Il canone relativo ai servizi comprende tutto ciò che rientra nel vero e proprio costo della locazione. Tali servizi sono per esempio la manutenzione ordinaria e straordinaria, il soccorso stradale, il pagamento dell’assicurazione e della tassa di proprietà.

Sì, l’anticipo ha natura di canone. Tale esborso permette di ridurre l’investimento e di conseguenza la parte di canone relativa al costo di locazione (non di servizi). L’anticipo concorrerà al raggiungimento del limite massimo fiscalmente riconosciuto per la deduzione, cioè €3.615,20.

Se l’autovettura è concessa solo per fini aziendali, non è configurabile alcun benefit in capo all’amministratore e di conseguenza non vi è alcuna implicazione fiscale o contributiva. In capo all’azienda sono stabilite le limitazioni dell’art. 164 TUIR, che pone il limite percentuale del 20% per i costi riferibili a tali veicoli e il limite di €3.615,20 per il costo di noleggio.

Con la modifica dell’art. 164 TUIR, ad opera della Legge di Stabilità, è possibile:
– dedurre il 20% del costo di locazione (noleggio puro) nel limite di €3.615,20, per cui visto che il totale annuo dei canoni ammonta a €4.200,00 l’importo massimo deducibile ammonta a €723,04 (20% di 3.615,20);
– dedurre il 20% del costo relativo ai servizi, senza limitazione quantitativa, per un ammontare pari a €360 (150*12* 20%).

Il veicolo, se immatricolato come autocarro ed utilizzato esclusivamente come bene strumentale nell’attività dell’impresa, gode della piena deducibilità dei costi e detraibilità dell’IVA, senza limitazioni quantitative.

Nel caso di una società semplice la percentuale di deducibilità è stabilita nella misura del 20%, e la detraibilità IVA nella misura del 40%.
Il limite massimo fiscalmente riconosciuto è pari a € 3.615,20, in relazione alla parte di noleggio puro, mentre per la parte relativa ai servizi non sono fissati limiti quantitativi.